Conversione del DDL lavoro: l’arroganza del potere

I provvedimenti adottati rappresentano un ulteriore attacco al mondo del lavoro e alla dignità dei lavoratori.

Le norme dettate dal DDL lavoro rendono ancor più fragili le tutele in termini di stabilità, di sicurezza sul lavoro, di garanzie su salari che permettano di Vivere.

Consapevolmente e scientemente il governo continua nell’azione di peggiorare, se pur possibile, le condizioni di chi lavora.

Andiamo con ordine:

Innanzitutto vengono reintrodotte le “dimissioni per fatti concludenti”

Non ci si può nascondere: la prassi di assentarsi dal lavoro in modo ingiustificato per veicolare così il licenziamento disciplinare per godere della Naspi è diffusa.

Il vero problema è che non vi è un’analisi radicale dei motivi che portano i lavoratori ad intraprendere questa strada, non viene preso in considerazione l’obiettivo di inserire il lavoro in un’ottica di rispetto e garanzia.

Ma qual è il problema? Siamo tutti noiosi e senza voglia di fare e preferiamo starcene seduti sul divano mangiando con la disoccupazione? O forse, alle volte, siamo costretti dalle condizioni precarie e disperate che ci vengono offerte e in cui ci troviamo a fare certe scelte?

Bene, per colpire pochi e senza intervenire in maniera sostanziale alle radici, viene disposto che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro comunica l’assenza all’Ispettorato territoriale del lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti ed il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. La risoluzione del rapporto non avviene se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza.

Non possiamo non paragonare il dettato della norma al licenziamento mascherato da dimissioni volontarie, le tanto utilizzate “dimissioni in bianco”, cioè il licenziamento mascherato da dimissioni volontarie.

Un esempio per fare chiarezza: dov’è e qual è la tutela per il lavoratore quando il datore di lavoro, magari di fronte a legittime rimostranze, allontana un lavoratore con un semplice “domani stattene pure a casa” e chi seguirà “l’ordine” del datore di lavoro, aspettando di essere richiamato, rischierà di ritrovarsi dimissionario “volontariamente” anche se non ha mai inteso di lasciare il lavoro?

Oppure: per chi lavora su turni e magari in subappalto è a casa in attesa di comunicazioni dalla parte del datore di lavoro per la prese in servizio ufficiale? Anche in questo caso, passati i giorni, in mancanza di tutela il lavoratore potrà ritrovarsi a casa per dimissioni considerate volontarie.

Non dimentichiamoci che la maggior parte dei CCNL danno disposizioni in merito alle giornate di assenza non giustificata e che la media di tali giornate è quantificabile in 4 giornate lavorative.

I lavoratori avranno l’onere di tutelarsi, di farsi aiutare per evitare di incorrere in queste circostanze.

Ma non solo questo aumenta la precarietà del posto di lavoro.

L’aumento della precarietà si traduce anche con i seguenti disposti previsti dal DDL:

Contratti a Termine e Somministrazione.

Le nuove disposizioni escludono dal tetto del 30% dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato (rispetto al totale dei contratti stabili) i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, quelli con determinati requisiti (ad esempio, lavoratori stagionali, over 50, start-up) o impiegati in attività particolari come la sostituzione di lavoratori assenti.

Ciò significa un aumento potenzialmente incontrollabile di contratti a termine o di somministrazione, a tutto discapito dei contratti a tempo indeterminato.

Lavoro Stagionale

È ampliata la definizione di lavoro stagionale. Oltre alle attività tradizionali stagionali, ora rientrano anche quelle organizzate per gestire periodi di intensa attività lavorativa o esigenze tecniche e produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati specifici dell’impresa.

A proposito di contratti a termine e/o stagionali viene introdotto il criterio del calcolo dei giorni di prova:

fatte salve disposizioni date dai CCNL, la durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.

La prova non potrà essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi.

Contratti misti

In base a regole precise viene individuato un nuovo contratto misto, così definito in quanto l’attività viene svolta sia in modo autonomo che in modo subordinato.

In pratica si tratta di un ulteriore incentivo a forme ibride di rapporto di lavoro, che hanno come unico scopo quello di indebolire ancor di più le tutele e la stabilità del lavoro.

DOBBIAMO OPPORCI A QUESTA CONTINUA FRAMMENTAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO.

DOBBIAMO RITROVARE UNA COSCIENZA DI CLASSE E SCARDINARE COSI’ L’INDIVIDUALISMO CHE IN TUTTI QUESTI ANNI E CON TUTTE QUESTE CONTINUE FRAMMENTAZIONI SI È RADICATO IN CHI LAVORA.

È SEMPRE PIU’ NECESSARIO TROVARE LA STRADA DELLA COMUNICAZIONE ATTIVA PER FAR RIPRENDERE COSCIENZA AI LAVORATORI DELLA PROPRIA CONDIZIONE, NONCHE’ DELLA PERICOLOSITA’ DEL MOMENTO CHE IL MONDO DEL LAVORO STA ATTRAVERSANDO ORMAI DA ANNI, IN MODO CHE UNA NUOVA STRADA E UN NUOVO PROGETTO SIANO POSSIBILI.

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