Nel corso del 2025, l’elettorato italiano sarà coinvolto nella consultazione referendaria riguardante cinque quesiti. Tra questi, quattro riguardano tematiche relative al lavoro, approvati dalla Corte Costituzionale dopo la raccolata di più di 4 milioni di adesioni popolari, e un quinto quesito, in tema di cittadinanza, presentato in Cassazione con il sostegno di 637 mila firme.
QUESITO
Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?
Cosa cambia: abrogando il d.lgs. N. 23/2015 (jobs act), si elimina il contratto a tutele crescenti. Non si torna automaticamente all’originario art. 18, ma ad un sistema più protettivo rispetto a quello attuale (in parte simile alla riforma Fornero).
Obiettivo: rafforzare la tutela dei lavoratori licenziati ingiustamente, soprattutto per chi è stato assunto dopo il 7 marzo 2015.
QUESITO
Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?
Cosa cambia: attualmente, l’indennità è massimo 6 mensilità (fino a 14 in casi particolari). L’abrogazione permette al giudice di stabilire liberamente l’indennizzo, senza tetti rigidi.
Obiettivo: maggiore equità e giustizia nei risarcimenti, anche per chi lavora in piccole aziende.
QUESITO
Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?
Cosa cambia: oggi i contratti fino a 12 mesi possono essere stipulati senza causale. Con l’abrogazione, il datore di lavoro dovrebbe giustificare sempre l’uso di un contratto a termine.
Obiettivo: combattere l’abuso del precariato e favorire contratti più stabili.
QUESITO
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?
Cosa cambia: oggi le imprese non sono responsabili per rischi specifici della propria attività. Con l’abrogazione, diventano pienamente responsabili per la salute e sicurezza sul lavoro, come tutte le altre.
Obiettivo: rendere più sicuro il lavoro in appalti e subappalti, eliminando “zone grigie” nella responsabilità.
QUESITO
Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?
Cosa cambia: si elimina il vincolo dei 10 anni di residenza per ottenere la cittadinanza (diventerebbe 5). Inoltre, i minori adottati da cittadini italiani non dovrebbero più attendere procedure separate.
Obiettivo: facilitare l’integrazione degli stranieri e dei loro figli, riconoscendo diritti in tempi più rapidi.