Omicidio sul lavoro

Dipartimento Lavoro PCI

IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO CHIEDE CHE SIANO INASPRITE LE PENE PER CHI SI RENDE RESPONSABILE DELLA MORTE DI UN LAVORATORE

Il PCI è da tempo impegnato sulle “questioni del Lavoro” tra le quali prioritaria è quella della salute e della sicurezza di chi lavora. Su questo tema abbiamo sempre sostenuto che chi, per puro profitto, non rispetti le normative in materia di sicurezza sul lavoro debba essere punito severamente.
Pertanto accogliamo con favore e sosteniamo la proposta di Legge, per inserire nel Codice Penale “l’omicidio sul lavoro” presentata ieri in conferenza stampa dalla componente parlamentare di ManifestA! e da Usb.

L’inserimento nell’ordinamento Giudiziario di una tale normativa sarebbe un primo passo avanti nel perseguire chi si rende responsabile della morte di un lavoratore, augurandoci che a questo segua una vera presa di coscienza sul tema della sicurezza sul lavoro.

È bene ricordare che dall’inizio dell’anno sono morti 390 lavoratori, 195 di questi sui luoghi di lavoro i rimanenti in itinere e sulle strade, In questi “numeri” ci sono anche i morti sul lavoro non assicurati all’INAIL (oltre 4000000 di lavoratori) e i morti in nero. (Dati, aggiornati al 21 aprile 2022, dell’Osservatorio sui morti del Lavoro di Carlo Soricelli).

Come PCI riteniamo assolutamente necessaria la discussione e l’approvazione di questa Legge e ci batteremo insieme alle forze politiche, ai sindacati e ai lavoratori perché il tema della sicurezza sul e del Lavoro sia una priorità nel nostro paese

Pensiamo che sia ora di avviare un percorso di mobilitazione perché questo Progetto di Legge venga calendarizzato dal Parlamento e discusso al più presto

Riportiamo, di seguito, il testo presentato:
ART. 1 (Omicidio sul lavoro)
  1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti: “Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro”). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. I soggetti deputati ad accertare le cause della morte dei lavoratori devono verificare, con la partecipazione degli Rls ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.
 La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs. 81/2008, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.lgs. n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.lgs. n. 81/2008. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. 2. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro) Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a dodici anni.
ART. 2 (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)
Dopo l'articolo 590 quater. del codice penale, sono aggiunti i seguenti: Art. 590-quinquies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e' punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 ( con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL)  o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravi e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime. Isoggetti che indagano sulle cause delle lesioni subite dal lavoratore devono verificare, con la partecipazione degli Rls ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio  al quale  sono esposti i lavoratori.
La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008; Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

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